STATUTO DEL “CAMPING CLUB GIOVANI AMICI”

 

Art. 1) E' costituita in Novale di Valdagno l’ associazione senza fini di lucro, denominata "CAMPING CLUB GIOVANI AMICI", con sede legale in Valdagno.

Art. 2) L’associazione aderisce all’ Unione Club Amici, fondata nel 1996 con sede in Isernia, Via Bachelet n. 2

SCOPI

Art. 3) L'associazione è apartitica ed apolitica, non ha alcuno scopo commerciale o di lucro ed è istituita per tutelare gli interessi generali del campeggio in qualsiasi forma attuato, inteso come attività turistica, sportiva e di impiego del tempo libero, in funzione dello sviluppo culturale, psicofisico e sociale dei campeggiatori.

Art. 4) L'Associazione intrattiene rapporti e collabora con altre associazioni operanti in Italia e all'estero, Istituti amministrativi, turistici e sportivi, pubblici e privati, redazioni di riviste del settore, al fine di sviluppare e promuovere il campeggio e la vita all'aria aperta anche come mezzo di educazione civica.

Promuove, ricerca e gestisce aree di sosta e di rimessaggio anche in forma cooperativa. Organizza viaggi, incontri e raduni culturali e ricreazionali per i soci sia in Italia che all'estero.

Gestisce per i soci agevolazioni presso campeggi, linee di navigazione, parchi di divertimenti, arrea di sosta, concessionari di veicoli ricreazionali e fornitori di articoli da campeggio, assicurazioni, e quant'altro attiene al turismo itinerante.

Può utilizzare mezzi informativi come bollettini, riviste, e-mail e messaggi telefonici per i soci il cui scopo sia lo sviluppo e le novità relative al campeggio nonché divulgare i programmi dell'associazione stessa.

Art. 5) L’associazione può affiliarsi a quelle federazioni nazionali che conseguono scopi affini o analoghi, gemellarsi con altri club o associazioni affini sia in Italia che all'estero.

Art. 6) L'associazione ha durata indeterminata.

SOCI

Art. 7) L'iscrizione al Club è aperta a tutti i campeggiatori che ne facciano richiesta scritta con compilazione di apposito modulo di iscrizione. L'accettazione delle domande di ammissione è di competenza del Consiglio Direttivo del Club, che decide a maggioranza assoluta dei suoi membri e a suo insindacabile giudizio. In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo comunicherà all’interessato le relative motivazioni. I soci avranno diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'associazione e di utilizzare i servizi da questa predisposti, nonché l'obbligo di versare la quota associativa e la quota annuale.

La domanda di associazione deve essere accompagnata dal versamento dell'importo stabilito per la quota di iscrizione e per la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. In caso di mancato accoglimento della domanda, i suddetti importi saranno restituiti.

Art. 8) L'associazione è costituita da:

1.    soci fondatori;

2.    soci ordinari;

3.    soci simpatizzanti

4.    soci famigliari.

Tanto i soci fondatori che i soci ordinari devono essere muniti di tessera federale; I soci famigliari fanno parte del nucleo famigliare dei soci ordinari o fondatori. I soci famigliari hanno gli stessi diritti dei soci Ordinari, ad eccezione del diritto al voto ma possono essere eletti nel Consiglio Direttivo. I soci simpatizzanti hanno gli stessi diritti dei soci ordinari ad eccezione del diritto al voto, della Camping Key Europe, dell’invio dell’ eventuale giornalino e  gadget e non possono ricoprire cariche all’interno dell’associazione.

Ogni socio  maggiorenne ha diritto ad un voto.

Alle cariche sociali possono essere eletti i soci maggiorenni.

Art. 9) La qualità di socio si perde per:

1.         dimissioni, da darsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

2.         morte;

3.         cancellazione a seguito del mancato versamento delle quote sociali;

4.         espulsione. Questa è pronunciata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di due terzi dei presenti, qualora il socio abbia mancato agli oneri o ai doveri sociali, ed in tutti quei casi nei quali il comportamento e la tenuta morale di questo ultimo contrastino con lo spirito dell'Associazione. La decisione in merito viene comunicata al socio, il quale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere contro di essa al Consiglio Direttivo che, sentite le contro motivazioni, decide sempre a maggioranza di due terzi.

Art. 10) Tutti i soci sono tenuti a partecipare, ognuno in base alle proprie capacità e alle proprie possibilità, all'attività dell'Associazione e alle assemblee ordinarie e/o straordinarie.

Tutti i soci sono tenuti al massimo rispetto l'uno dell'altro, al rispetto dell'ambiente e delle norme di legge vigenti in Italia e nei vari Paesi nei quali si trovino per vacanza. Tutti i soci sono altresì tenuti al rispetto delle decisioni democraticamente assunte dall'Assemblea dei soci e a quelle del Consiglio Direttivo.

Nessun socio, a nessun titolo, può all'interno dell'Associazione o in sua rappresentanza svolgere attività miranti all’ interesse o profitto proprio o dei famigliari. Coloro che contravvengono alle norme contenute nel presente articolo possono essere richiamati o espulsi dall'Associazione.

Art. 11) Nel redigere la domanda di ammissione il socio è tenuto a prendere conoscenza del presente Statuto Sociale che verrà custodito presso la sede sociale.

 

 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12) Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

•           l'Assemblea di soci;

•           il Consiglio Direttivo dell'Associazione;

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13) L'assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e sarà convocata almeno una volta l'anno in seduta ordinaria non oltre il mese di marzo di ogni anno allo scopo di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e per la trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno. Può essere comunque convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno ed indispensabile, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno il 20% dei soci Fondatori e Ordinari iscritti aventi diritto di voto.

Essa è costituita da tutti i soci fondatori e ordinari aventi diritto di voto e quindi in regola con il pagamento della quota sociale e la loro iscrizione non sia stata respinta dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Club mediante avviso esposto nei locali della sede e pubblicato nell'eventuale organo ufficiale di stampa, nonché mediante invito spedito per posta ordinaria, fax, e‑mail o messaggio telefonico ad ogni socio avente diritto al voto almeno 15 giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.

Nell’ invito saranno indicati gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, il giorno e il luogo della riunione e, per il caso in cui non potesse deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora, il giorno ed il luogo della seconda convocazione, la quale dovrà effettuarsi non meno di mezz'ora dopo quella fissata per la prima convocazione. Ogni socio potrà delegare per iscritto a rappresentarlo in assemblea un altro socio o un familiare, ma nessun socio potrà rappresentare più di un altro socio.

Art. 14) L'assemblea dei soci è regolarmente costituita, tanto in sede ordinaria, quanto in straordinaria, in prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto al voto, non computando i membri del Consiglio Direttivo ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto presenti.

Tutte le deliberazioni, tanto in sede ordinaria, come in sede straordinaria, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Club, o, in caso di sua assenza o impedimento, spetta all'assemblea stessa di eleggere il suo Presidente. II Presidente dell'assemblea, a sua volta, designa un socio ad esercitare le funzioni di segretario, salvo l'intervento di un notaio. Nel caso di votazioni il Presidente potrà designare due o più scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea costatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 15) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto, nè possono rappresentare per delega altri soci.

L'assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

1. approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;

2. elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

3. apporta modifiche al presente Statuto;

4. delibera sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza della legge e dalle norme del presente Statuto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16) II Consiglio Direttivo del Club è composto tra i 3 e i  9 soci tra fondatori e ordinari eletti a scrutinio segreto dall'assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Possono far parte del Consiglio direttivo solamente i soci in regola con il tesseramento annuale o i loro famigliari. I consiglieri che, senza giustificato motivo, diserteranno tre riunioni consecutive del Consiglio, saranno ritenuti dimissionari. II Consiglio Direttivo può sostituire di volta in volta i consiglieri dimissionari con i soci che nella graduatoria dell'ultima elezione seguono l’ ultimo degli eletti. In caso di parità di voti si ha riguardo alla priorità di iscrizione al Club; in difetto all'anzianità di età. Nel caso non ci siano altri soci eletti in graduatoria, si provvederà a sostituirli con altri soci che si dovessero rendere disponibili, in base ai requisiti di cui al paragrafo precedente. II Consiglio decade quando il numero dei suoi membri effettivi risulta inferiore a 3. Quando il Consiglio Direttivo è dimissionario rimane in carica con il compito di indire nuove elezioni entro tre mesi e per il disbrigo degli adempimenti di ordinaria amministrazione.

Art. 17) II Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, fissa le linee guida generali dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, adotta tutte le iniziative che reputa necessarie per il buon andamento dell'Associazione e per il mantenimento del patrimonio sociale, salvo gli atti demandati all'assemblea ordinaria e straordinaria e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'assemblea medesima.

Art. 18) II Consiglio Direttivo, alla sua prima riunione, elegge fra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario/Cassiere. II Presidente ha la rappresentanza legale del Club. II Vicepresidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; in caso di dimissioni del Presidente o di vacanza per altra causa, rappresenta il Club sino alla nuova elezione; esercita tutte le funzioni che gli sono delegate dal Presidente.

II Segretario/Cassiere sovrintende all'amministrazione e alla contabilità dell'Associazione. Emette i mandati di entrata e di uscita. Nel caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente. Assume infine le funzioni di Presidente in caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente. II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno, oppure a richiesta di almeno 3 suoi membri. La convocazione può essere fatta anche verbalmente almeno 2 giorni prima. Per la validità della seduta del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno 3 o 4 componenti. II Consiglio decide a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 19) Redige il bilancio preventivo e predispone il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione. Per lo svolgimento dell'attività il Consiglio Direttivo può costituire sezioni o commissioni, designando un Consigliere a presiederle. II Consiglio Direttivo per tale scopo può inserire in dette commissioni anche soci e non soci purchè particolarmente competenti. Su delega del Consiglio Direttivo dette sezioni o commissioni possono operare con loro decisioni autonome.

PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 22) II patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dai beni mobili di sua proprietà e per i quali dovrà essere redatto un registro con l'indicazione delle quantità e dei rispettivi valori;

2. dai fondi liquidi e dai titoli per i quali dovrà essere redatto il registro Cassa di entrate ed uscite.

Art. 23) Le entrate sono costituite dalle quote di iscrizione dei soci tesserati, da eventuali contributi dallo Stato, dalla Regione, da Enti Pubblici e da privati, da eventuali lasciti e donazioni; dagli avanzi di gestione. Le quote annuali verranno stabilite dal Consiglio Direttivo e possono essere differenziate in relazione alla tipologia dei soci stessi e alla loro residenza. Le quote possono anche essere ridotte per quanti, già soci di altre associazioni similari vogliano farsi soci dell’ Associazione Giovani Camperisti (A.G.C.). La quota annuale deve essere corrisposta entro il 31 novembre di ogni anno.Il mancato pagamento della quota sociale entro la data predetta impedisce l’emissione della Camping Key Europe.

Art. 24) L'esercizio sociale della associazione coincide con l'anno solare, inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno. II primo esercizio chiude il 31 dicembre 2002. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Assemblea dei soci deve essere convocata per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per deliberare il bilancio preventivo.

Art. 25) Tutte le cariche nell'ambito dell'Associazione sono volontarie, gratuite fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del mandato.

Art. 26) Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme statutarie e regolamentari dell’ Unione Club Amici e le disposizioni e norme di legge in vigore sulle persone giuridiche.

Art. 27) E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Vige l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 ,e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Viene garantita l’effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

E’ previsto l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

E’ prevista l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, del codice civile, la sovranità dell’assemblea dei soci e i criteri della loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni dell’assemblea, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e la stessa non è rivalutabile.

 

Novale di Valdagno, 17 ottobre 2014